In vigore dal 1° novembre il nuovo precetto pone un drastico limite all’impugnazione dei contratti a termine già scaduti con l’ultima data utile prevista per il 24 gennaio 2011.
In vigore dal 1° novembre il nuovo precetto pone un drastico limite all’impugnazione dei contratti a termine già scaduti con l’ultima data utile prevista per il 24 gennaio 2011. Tentativo di scippare la possibilità di contestare gli abusi delle aziende. Assistenza qualificata per l’impugnazione presso la CUB.
22 novembre 2010. Per chi è o è stato precario, la nuova legge 183 di quest’anno, in vigore dal 1° novembre scorso, limita a 60 giorni il periodo entro il quale è possibile impugnare la fine di un contratto precario (vedi: http://www.cub.it/article/?c=&id=6878), scippando così la possibilità di contrastare gli abusi compiuti dalle aziende per aggirare il diritto a un lavoro stabile.
Per i contratti già cessati, l’impugnazione va fatta entro il 24 gennaio 2011, per cui al momento è ancora possibile impugnare nei termini, diversamente, oltre quella data, tutto sarà inevitabilmente prescritto.
Ricordiamo che i nuovi termini prevedono 60 giorni per impugnare la cessazione di un contratto precario, e 270 giorni per depositare il ricorso in Tribunale, stabilendo il 24 gennaio quale termine ultimo per impugnare un passato contratto a termine, Co.co.co, a progetto, interinale e comunque un contratto precario.
Presso gli sportelli della Confederazione Unitaria di Base – CUB è possibile rivolgersi a personale qualificato ad assistere i lavoratori con questo tipo di problema.
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Confederazione Unitaria di Base