L’aula di Strasburgo ha approvato le due direttive sull’Ordine di Protezione europeo e sulla Tratta di esseri umani.
Parlamento europeo: approvazione definitiva delle direttive per OPE e Tratta esseri umani
Una protezione pan-europea per tutte le vittime di crimini
L’aula di Strasburgo ha finalmente approvato le due direttive sull’Ordine di Protezione europeo e sulla Tratta di esseri umani: un risultato di estrema rilevanza nel cammino verso la realizzazione di una cittadinanza europea piena e sicura.
“L’ordine di protezione europeo – ha affermato l’europarlamentare del Pd, Silvia Costa, relatore ombra per il gruppo S&D per entrambe le direttive – garantirà alla persona sottoposta a persecuzione e minacce e già titolare di ordine di protezione nel suo paese, di essere tutelata anche negli altri Stati membri, con una procedura veloce e gratuita. Con l’approvazione della direttiva dunque, i cittadini dell’Unione, uomini e donne, potranno muoversi attraverso le frontiere portando con sé i propri diritti di persone e la propria protezione e sicurezza”.
“La direttiva sulla tratta, di straordinaria importanza – ha aggiunto l’europarlamentare – dota per la prima volta l’Unione Europea di uno strumento per colpire il traffico degli esseri umani sia a scopo di sfruttamento sessuale che lavorativo, incluso l’accattonaggio forzato, ed è inoltre il primo atto in materia penale varato dall’UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nella direttiva inoltre, è prevista la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative laiche e religiose, impegnate nel sostegno alle vittime, e sono previste sanzioni uniformi e più elevate per i trafficanti, inclusa la confisca dei beni e il loro utilizzo a favore del sostegno alle persone vittime di tratta”.
Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e da tutte le volontarie dell’associazione che hanno sostenuto senza sosta e con entusiasmo l’approvazione delle proposte legislative: “Spero che le direttive possano essere ora recepite velocemente dal Parlamento italiano; gli Stati membri hanno infatti, due anni per trasporre le legislazioni negli ordinamenti nazionali e renderle così effettive” – ha affermato la Presidente.
I contenuti principali della direttiva sull’OPE approvata con 610 voti a favore, 13 contrari e 56 astensioni:
Tutte le vittime dei crimini devono essere protette
Nonostante la maggior parte delle misure di protezione riguardi le donne vittime di violenza di genere, la nuova legislazione copre le vittime di qualsiasi reato: si applica infatti, a coloro che hanno bisogno di protezione contro “atti di rilevanza penale tali da metterne in qualche modo in pericolo la vita, l’integrità fisica e psichica e l’integrità sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo la dignità o la libertà personale, ad esempio evitando rapimenti, minacce anonime e altre forme indirette di coercizione”.
Tenere lontano gli aggressori
L’Ordine di protezione europeo può essere confermato oltrefrontiera solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo, obblighi di questo tipo: divieto di frequentare le località che la persona protetta frequenta, divieto di qualsiasi contatto o di avvicinarsi alla persona sotto ordine di protezione.
Protezione di là delle frontiere
L’Ordine di protezione europeo può essere emesso su richiesta della persona da proteggere qualora decida di risiedere in un altro Stato membro, o se semplicemente decide di soggiornarvi. Spetterà allo Stato che ha emesso la misura di protezione emettere un OPE e trasmetterlo allo Stato dove la persona intende trasferirsi. Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza sull’emissione ed esecuzione delle misure di protezione, l’autorità competente non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di emissione, ma dispone di “un certo margine discrezionale per adottare la misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta”.
Protezione dei familiari delle vittime
Grazie ai deputati europei, un OPE può essere richiesto anche per salvaguardare i familiari di un beneficiario di una protezione europea.
I contenuti principali della direttiva sulla Tratta di esseri umani approvata con 643 voti in favore, 10 contrari e 14 astensioni:
Primo e unico strumento dell’UE per colpire il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, per il lavoro forzato (per esempio nei settori delle costruzioni, dei lavori agricoli e delle occupazioni domestiche), per l’elemosina, la tratta di organi, l’adozione illegale e i matrimoni forzati (attualmente in Europa, sono oltre 500.000 le persone, prevalentemente donne e minori, ridotte in schiavitù).
Da 5 a 10 anni di carcere le pene introdotte
Un minimo di pena di almeno 5 anni di detenzione (ossia gli Stati membri non potranno imporre una sanzione minore) e, in presenza di specifiche condizioni aggravanti, un massimo di almeno 10 anni è quanto previsto dalla nuova direttiva per i trafficanti di esseri umani. Le circostanze che rendono la pena più severa sono, per esempio, lo sfruttamento di minori, i casi in cui è coinvolta la criminalità organizzata o se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Nei casi in cui siano coinvolte persone giuridiche (ad esempio le imprese), si devono prevedere sanzioni penali e civili, inclusa la possibilità di esclusione dai benefici pubblici. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di confiscare gli strumenti e i proventi dei reati e di utilizzarli per sostenere le persone trafficate.
Maggior protezione per le vittime
Garantire un alto livello di protezione e di reinserimento sociale delle vittime che dovranno ricevere assistenza secondo le nuove regole, e in particolare: un alloggio adeguato e sostegno materiale, le cure mediche necessarie, assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione. L’assistenza legale dovrà essere gratuita, almeno nei casi in cui le vittime non abbiano fondi adeguati. Le vittime di tratta potranno anche avere accesso ai programmi di protezione previsti per i testimoni, se ritenuto necessario dalle autorità nazionali.
Le vittime avranno diritto all’assistenza prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale. Le autorità nazionali dovranno anche garantire la non perseguibilità delle vittime per reati legati al traffico, come ad esempio la violazione di leggi migratorie.
Per i testi delle Risoluzioni legislative: www.silviacosta.it