Cani pericolosi, “taglio di code e orecchie resta vietato dalla legge”

Cani pericolosi e taglio di code e orecchie, Ordinanza Ministero Salute sotto attacco: TAR Lazio sospende provvedimento.

Comunicato stampa 28 ottobre 2011

 

LAV: “taglio di code e orecchie resta vietato da legge. Auspichiamo provvedimenti a tutela del benessere animale e non di interessi economici”

 

“Il divieto di tagliare coda e orecchie rimane”: parte da questa certezza il commento della LAV alla decisione del TAR del Lazio che ha sospeso il provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva prorogato di due anni l’Ordinanza sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”. L’ordinanza ministeriale del 22 marzo 2011, contro cui si sono mossi circa una sessantina di allevatori, oltre a fornire le linee guida urgenti in materia di prevenzione dell’aggressività e responsabilizzazione, stabilisce anche il divieto di effettuare interventi chirurgici estetici destinati a modificare l’aspetto dell’animale o ad altri scopi non curativi, fra cui la caudectomia.

Tra le motivazioni che hanno portato alla sospensiva vi è anche quella secondo cui il provvedimento ministeriale “incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo”: “A tale proposito – sottolinea la LAV – vogliamo precisare, per chi abbia ritenuto che con la sospensiva dell’Ordinanza si potesse revocare il divieto di taglio di coda e orecchie, che tale divieto permane proprio in virtù della Convenzione, nel ratificare la quale l’Italia ha accettato l’articolo 10 senza riserve”.

L’articolo 10, della Convenzione citata, ratificata integralmente con la legge n.201 del 2010,  dispone infatti che “Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie (…)”.

 

Non sono quindi ammesse deroghe e gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’articolo 544-ter del Codice penale “con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

La LAV auspica che le preziose disposizioni contenute nell’Ordinanza vengano al più presto recepite in legge, così non sarà più possibile per alcuni ricorrere contro il Ministero della Salute per attaccare norme che non solo tutelano i cani ma anche l’incolumità pubblica, e che si guardi finalmente al benessere degli animali prima che agli interessi economici di una categoria.

28 ottobre 2011

Ufficio stampa LAV

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