Roma Capitale ha deliberato su localizzazione, installazione e modifica degli impianti della telefonia mobile e il loro monitoraggio, ma senza considerare l’esposizion e della popolazione ai campi elettromagnetici da essi generati.
COMUNICATO STAMPA del 25 Ottobre 2014
ELETTROSMOG. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ROMA CAPITALE RIGUARDANTE LA LOCALIZZAZIONE, L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E IL LORO MONITORAGGIO NON DIMOSTRA DI POTER RAGGIUNGERE IL PIU’ IMPORTANTE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI IN PREMESSA: LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA TALI SORGENTI. E NEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PRETENDE DI COINVOLGERE I CITTADINI PER FARNE CONDIVIDERE LE ABERRAZIONI. QUESTA PROPOSTA DEVE ESSERE PROFONDAMENTE RISCRITTA. VORREMMO SAPERE CHI HA PARTECIPATO ALLA SUA STESURA.
La proposta di deliberazione del Consiglio di Roma Capitale n. 114/2014 riguardante la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti della telefonia mobile e il loro monitoraggio, non dimostra di poter raggiungere il più importante degli obiettivi dichiarati nella premessa, cioè la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cem) emessi dalle antenne delle stazioni radio base dei gestori telefonici. Ma neanche di poterla contenere. Per i seguenti motivi:
1. La proposizione di localizzazioni per sistemi di microcelle che determineranno una sensibile minor distanza delle sorgenti dalla popolazione, seppur con una minore potenza di trasmissione, e un loro maggior numero in quanto l’area di copertura della microcella è assolutamente contenuta. E ciò invece di verificare a priori quale potrebbe essere, in questo processo di completa PROLIFERAZIONE delle antenne, la migliore combinazione di tipologie di celle al fine di ridurre l’esposizione della popolazione ai cem.
2. Il divieto all’installazione SOLTANTO sopra i luoghi sensibili (asili nido, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, oratori, orfanotrofi, parchi gioco), invece che ANCHE intorno ad essi. Quest’ultimo divieto è già presente nel protocollo d’intesa fra il comune di Roma e i gestori telefonici e, in un mondo normale, dovrebbe essere sancito in un valido regolamento.
3. La deroga al suddetto divieto se quei siti, per le attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica. Quindi il DIRITTO costituzionale alla salute viene SUBORDINATO alla necessità del servizio.
4. La possibilità di installare impianti provvisori, anche fino ad un anno, in attesa del compimento delle procedure di pianificazione dei siti programmati, stabilendo così una NORMA SENZA PRECEDENTI e in assoluto favore dei gestori telefonici.
5. NESSUN OBBLIGO per il gestore di giustificare tecnicamente il piano di sviluppo annuale della propria rete.
6. La disposizione di mascherare e mimetizzare le sorgenti per motivi paesaggistici, estetici e di decoro urbano, sottoponendo la popolazione ad un’ESPOSIZIONE INCONSAPEVOLE.
Inoltre, il criterio di monitoraggio continuo basato soltanto sulla misura intorno alle sorgenti appare irrealizzabile a causa del loro elevatissimo numero presente nel territorio comunale (dell’ordine delle migliaia), tenendo conto che ogni stazione radio base è costituita da più celle, che ognuna di queste agisce indipendentemente dalle altre perché dedicata ad una diversa zona di copertura e che, in base a quanto stabilito dall’art. 14 della Legge 221/12, sono necessarie 24 ore per ogni misura puntuale. Pertanto, un MONITORAGGIO NON ELUDIBILE, EFFICACE, CERTO E CONTINUO dei cem richiederebbe risorse molto ingenti e non compatibili, né tecnicamente, né economicamente, con nessuna struttura tecnica di controllo oggi disponibile o prevedibile in futuro. Sarebbe invece necessario che i gestori della telefonia mobile, a proprie spese, dotassero le stazioni radio base di CENTRALINE DI MONITORAGGIO CONTINUO delle potenze di trasmissione e dei livelli di cem irradiati, gestite nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo istituzionale.
Infine, l’INCREDIBILE NORMA, asservita ai gestori telefonici, relativa alla non diffusione da parte di Roma Capitale dei dati caratteristici dell’impianto, in contrasto con l’art. 9 della Legge 241/90 e in contraddizione con le intenzioni dichiarate nel processo partecipativo definito nella stessa proposta di regolamento, preclude a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi (comitati e associazioni), qualsiasi possibilità di verifica che l’impianto di telefonia mobile funzionerà o stia funzionando secondo quanto dichiarato nel progetto. Per eseguire tale verifica è infatti necessario conoscere le potenze di trasmissione, i guadagni d’antenna, gli angoli di puntamento e di inclinazione delle antenne, i loro diagrammi di irradiazione e i grafici dei livelli di campo elettromagnetico complessivi intorno alla sorgente. Tutti questi dati non costituiscono assolutamente diffusione di proprietà intellettuale e industriale del gestore o del produttore degli apparati utilizzati. E’ COME SE NON SI RENDESSE NOTA LA POTENZA DEL PROPULSORE DI UN AUTOVEICOLO !!!
COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD
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