Due sentenze del Tar Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana sovvertono il principio del diritto allo studio per i disabili: le ore di sostegno possono essere ridotte per ragioni di bilancio.
Redattore Sociale del 10-01-2015
Scuola, attacco al sostegno: “Si puo’ ridurre in tempi di crisi”. Protesta la Fish
ROMA. E’ un cambio di passo clamoroso che sovverte di fatto i principi basilari sui quali fiumi di sentenze in questi anni hanno riconosciuto agli alunni con disabilità il diritto ad avere tutte le ore di sostegno scolastico necessarie alla loro condizione. Una sentenza del Tar Sicilia e una successiva sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana mettono a rischio il principio del diritto allo studio, di fatto ammettendo che esso possa essere limitato per ragioni di bilancio. La Fish parla di un “gravissimo rischio per i diritti delle persone con disabilità”, visto che in Sicilia l’amministrazione scolastica sta già proponendo numerosi appelli contro le sentenze finora favorevoli agli alunni con disabilità: “Agiremo in tutte le sedi adeguate per rintuzzare questo violentissimo attacco contro i diritti civili”, dice il presidente Vincenzo Falabella.
La vicenda nel dettaglio. Fish ricorda che la giurisprudenza prevalente negli ultimi anni si è adeguata alle indicazioni della Consulta sul fatto che il sostegno scolastico vada garantito al massimo delle ore necessarie agli studenti con grave disabilità e alle famiglie vada riconosciuto il danno patrimoniale comprovato come pure l’eventuale danno non patrimoniale.
Un primo sovvertimento di questo stato di fatto c’è stato con una sentenza del Tar Sicilia (369/2014) che stabilisce che non sia dovuto il risarcimento del danno patrimoniale e non. Successivamente una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana (Sentenza n. 617 del 17 novembre scorso) che conferma l’indirizzo del Tar.
Il Consiglio – spiega la Fish – non li limita a negare il diritto al risarcimento per danni, ma mette in dubbio anche l’assolutezza del diritto costituzionale all’istruzione. Testualmente: “Se è vero – si legge nella Sentenza del CGA della Sicilia – come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la ‘educazione ed istruzione’, piuttosto che la ‘salute’ quale ‘diritto fondamentale dell’individuo’ […], specie se riferiti […] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori – depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura – non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura”.
Si tratta secondo Fish di “gravissime considerazioni verso la Corte costituzionale” (l’accusa di forte caratura ideologica è rivolta alla Consulta) che cambia le carte in tavola: nella sostanza alcuni diritti non sarebbero “indiscutibili”, ma condizionati nella loro esigibilità dalla crisi finanziaria. E dunque legittimamente l’amministrazione potrebbe limitare il sostegno scolastico a causa della crisi finanziaria.
Ma c’è un altro passaggio critico, quello in cui si dice che “l’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà”. Come a dire, spiega la Fish, che quello del sostegno scolastico paradossalmente è un compito della famiglia in cui lo Stato interviene in modo solo sussidiario, e che quindi le famiglie potrebbero essere chiamate a farsene carico materialmente ed economicamente.
I primi effetti di tale sentenza – fa sapere Fish – già si fanno sentire: l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare numerosi appelli avverso le sentenze del TAR Palermo con le quali già è stato riconosciuto il diritto all’integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno. “La prevedibile emulazione che tale grave sentenza innescherà sarà una rinnovata causa di esclusione di molte persone con disabilità. – commenta con preoccupazione Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – È necessaria una forte sensibilizzazione dei Consigli forensi, una forte unità dei legali che fino ad oggi hanno seguito i contenziosi attivati da migliaia di famiglie, ma soprattutto è necessaria una Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per rendere omogenee le successive sentenze e per censurare le pesanti affermazioni del Consiglio di Giustizia siciliano. Fish agirà in tutte le sedi adeguat e per rintuzzare questo violentissimo attacco contro i diritti civili.”