Qual è la funzione sociale di un’abitazione non abitata, di un capannone dismesso, di un terreno agricolo lasciato inselvatichire, di un bene artistico relegato alla lenta disgregazione del tempo e dell’incuria? La risposta è semplice: non ha alcuna funzione sociale.
Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio
17/01/2017
Applichiamo l’articolo 42 della Costituzione?
Qual è la funzione sociale di un’abitazione non abitata, di un capannone dismesso, di un terreno agricolo lasciato inselvatichire, di un bene artistico relegato alla lenta disgregazione del tempo e dell’incuria? La risposta è semplice: non ha alcuna funzione sociale.
E dato che l’articolo 42 della nostra Costituzione riconosce e garantisce la proprietà sia pubblica e sia privata, ma la vincola proprio alla sua necessaria funzione sociale, è indubbiamente l’ora di applicare in modo corretto i dettami della nostra Costituzione e dell’articolo 827 del codice civile e riportare alla proprietà collettiva ciò che spetta ai cittadini.
L’interpretazione del costituzionalista Paolo Maddalena diviene ora un’azione amministrativa in piena regola: Napoli, Ciampino e San Giorgio di Pesaro ci indicano una via che potremmo percorrere e replicare in ogni parte d’Italia….
Una sentenza fissa un precedente importante per le associazioni che difendono il territorio: le associazioni ambientaliste non devono pagare i costi di accesso alla giustizia.
E’ evidente che proprio tali costi siano un fortissimo deterrente per molte associazioni che si battono sul territorio per la difesa dell’ambiente e del paesaggio. La sentenza della Commissione Tributaria fissa un precedente importante che faciliterà l’azione delle associazioni di difesa del territorio.
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