[Roma] Discriminati i lavoratori con disabilità cognitiva

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ex lege 68/99, già è assai poco rispettato nel processo del collocamento al lavoro. Quasi mai lo è in tutte le fasi successive, nelle quali sono necessari dei correttivi che permettano di ottenere, nei confronti dei lavoratori con disabilità cognitiva, delle condizioni di par condicio, che evitino loro il subire penalizzazioni e discriminazioni…

 

 

PEO (Progressioni Economiche Orizzontali) – Roma Capitale – Discriminati i lavoratori con disabilità cognitiva

Desidero ricordare a tutti che un diritto si può ritenere rispettato se lo è sotto tutti i suoi aspetti.

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ex lege 68/99, già è assai poco rispettato nel processo del collocamento al lavoro. Quasi mai lo è in tutte le fasi successive, nelle quali sono necessari dei correttivi che permettano di ottenere, nei confronti dei lavoratori con disabilità cognitiva, delle condizioni di par condicio, che evitino loro il subire penalizzazioni e discriminazioni, che li pongano in situazione di svantaggio nei confronti di tutti gli altri lavoratori normodotati.

Ricordo che per l’aspetto discriminatorio dobbiamo fare riferimento ad un’altra legge, la 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Due i punti critici contenuti nella procedura selettiva di cui all’oggetto.

Procedura selettiva e modalità di svolgimento della procedura sono accessibili nel sito di Roma Capitale per tutti coloro che ne fossero interessati.
Il primo punto critico lo è in maniera assoluta, ed è la valutazione dei titoli di studio. Ciò deriva dal fatto, che è di per sè evidente, che esiste in genere una situazione di inferiorità in cui si trova questa categoria di lavoratori, non certo per cause a loro attribuibili.

Il secondo è la valutazione delle prestazioni, in maniera assoluta per quanto attiene i frequenti problemi di salute della categoria dei lavoratori con disabilità e la ricaduta che ne deriva in genere sulla valutazione, ed in maniera condizionata per il fatto (verificato ripetutamente) che una equa valutazione delle prestazioni deve tenere conto non solo di quanto appena richiamato, ma anche di tutte le obiettive limitazioni alle prestazioni che sono riscontrabili nel caso specifico. E sappiamo che le valutazioni sono state espresse in alcuni casi correttamente, come sopra richiesto, ed in altri casi in modo del tutto discriminatorio, valutando le prestazioni dei lavoratori con disabilità cognitiva secondo lo stesso metro applicato nei confronti dei lavoratori normodotati.

I due punti critici rappresentano due dei tre criteri utilizzati per comporre le graduatorie. Il terzo, l’anzianità di servizio, risulterebbe neutro. Perciò la distorsione, in loro svantaggio, delle valutazioni risultanti, è evidente nei confronti di questa categoria di lavoratori.

Basterà un semplice esempio: quasi tutti i lavoratori con disabilità cognitiva hanno come titolo di studio la scuola dell’obbligo. Prendiamo un lavoratore con 4 anni di anzianità ed una valutazione della prestazione di ben 90/100.

Presto detto: 5 punti di titolo di studio, 4,8 di anzianità, 45 di valutazione delle prestazioni. Totale 54,8, purtroppo sotto l’asticella della idoneità, posta a 55/100 totali.

Un lavoratore con disabilità cognitiva e con 4 anni di anzianità, due più del minimo richiesto di due anni, per essere idoneo deve necessariamente avere una valutazione della prestazione pressochè pari a 100/100 (50 punti).

Un lavoratore normodotato, sempre con 4 anni di anzianità, con una semplice laurea e con una valutazione della prestazione pari a 71/100 (punti 35), risulta già largamente idoneo.

In parole povere al lavoratore normodotato non si richiede certo di essere Albert Einstein, ma al lavoratore con disabilità cognitiva si chiede, non potendo essere Stephen Hawking, giacchè parliamo di disabilità cognitiva e non motoria, di essere quantomeno Aleksej Grigor’evic Stachanov!

E quì, per inciso, rivendico il fatto che, ben viste le cose, anche Albert Einstein era dei nostri!

Il testo della procedura selettiva perciò è discriminante nei confronti dei lavoratori con disabilità cognitiva, e ritengo pertanto che non debba essere oggetto di ricorso, ma direttamente di denuncia ex lege 67/2006.

Attendo contatti e adesioni operative: a.param@inwind.it

Sandro Paramatti

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