A Tursi, in provincia di Matera, il sindaco ha vietato ai cani l’accesso nelle piazze del Comune e nel corso principale, via Roma, pena una sanzione da 25 a 500 euro.
Comunicato stampa
30 giugno 2021
A TURSI (MT) IL SINDACO METTE FUORILEGGE I CANI IN PIAZZE E NEL CORSO. L’OIPA CHIEDE UN PASSO INDIETRO E PRESENTA ISTANZA DI ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA
Comparotto: «Il sindaco dovrebbe controllare e sanzionare chi sporca, non limitare la libertà di circolazione dei possessori di cani»
A Tursi, in provincia di Matera, il sindaco ha vietato ai cani l’accesso nelle piazze del Comune e nel corso principale, via Roma, pena una sanzione da 25 a 500 euro. Contro il veto disposto dall’ordinanza, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha presentato istanza di annullamento. L’associazione ha inoltre chiesto la contestuale modifica della parte testo in cui si afferma che “è fatto divieto del divieto di abbandonare alimenti, cibi per le strade e nelle aree aperte perché ciò sporca ed imbratta la città con pregiudizio per l’immagine e perché alimenta il fenomeno del randagismo”.
L’Oipa ritiene l’atto del sindaco Salvatore Cosma parzialmente illegittimo e dunque annullabile (leggi e scarica l’istanza dell’Oipa in calce)
«L’atto del Comune di Tursi che abbiamo impugnato nel porre un divieto assoluto di condurre cani lungo il corso e nelle piazze di tutta la città vaghe ragioni di “igiene del suolo pubblico e di decoro” rientra in un elenco di provvedimenti dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Già in analoghe ordinanze i giudici hanno riscontrato un difetto del fondamentale requisito di motivazione e la manifesta violazione dei principi di proporzionalità, razionalità, adeguatezza, non discriminazione e della libertà della circolazione delle persone. Abbiamo ottenuto in passato l’annullamento di atti simili nei quali i Tar hanno ravvisato ipotesi di eccesso di potere sotto varie forme: sviamento, falsità dei presupposti, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione».
Per l’Oipa l’atto impugnato è del tutto privo di reale motivazione: mentre è doverosa la pulizia delle deiezioni canine da parte dei proprietari, non è ammissibile il divieto di condurre cani in piazze e strade per mantenerle pulite. Il Comune dovrebbe sanzionare chi sporca e non chi porta a spasso il cane ordinando una limitazione della libera circolazione.
«Più che mettere fuorilegge i cani e i loro possessori, il sindaco dovrebbe predisporre adeguate forme di controllo e sanzioni», continua il presidente Massimo Comparotto. «Vedremo se il sindaco Cosma farà un passo indietro evitando ricorsi al Tar. In caso di ricorso e di eventuale accoglimento, il Comune potrebbe dover pagare anche per le spese di giudizio, con conseguente danno erariale. Il Sindaco può tutelare gli interessi con mezzi di controllo diretti ed efficaci e non lesivi della libertà di circolazione».
In riferimento al punto 6 dell’ordinanza, l’Oipa invita il sindaco a modificarne il contenuto in quanto lesivo della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio. Anche in tal caso, in più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando simili atti.
Già negli anni Novanta il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, parere 16 settembre 1997, n. 883), precisava che “nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio”. Più recentemente, il Tar della Puglia su ricorso di Oipa ed Earth ha annullato un’ordinanza del Comune di Panni (FG) nella parte in cui vietava ai cittadini di alimentare i cani vaganti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico mediante il deposito di cibo in terra.
Al fine di garantire decoro e igiene sul suolo pubblico, sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale predisponga, di concerto con i volontari, “punti di somministrazione”. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno che potenzi i controlli per evitare l’abbandono di rifiuti.