L’assistenza psichiatrica nei CPR, in particolare quella continuativa, sta diventando un aspetto di omissione di assistenza medica
Sul quotidiano La Stampa di Torino sono comparsi due articoli: martedì 21 scorso il quotidiano torinese ha pubblicato un articolo a firma di Luigi Manconi che denuncia tra i 20 e i 30 tentativi di suicidio all’interno della struttura di detenzione per migranti di Torino, ieri è comparso un altro articolo che specifica che i tentativi di suicidio sono 26.
Nel secondo articolo viene inoltre dichiarato che non esiste alcuna legge che stabilisca un protocollo (stabilito dalla Prefettura competente di zona per il CPR e l’Azienda Sanitaria) per la cura psichiatrica all’interno dei CPR.
Abbiamo, come nostra abitudine, approfondito la questione.
L’art. 2 comma 1 del Dlgs 286/98 (Testo unico sull’immigrazione) sancisce: “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti“.
Questo non per buonismo, ma semplicemente per coerenza con la Costituzione, il Diritto europeo e internazionale, che costituiscono fonte giuridica più elevata e quindi non eludibili o contraddicibili.
Quel “comunque presente” implica anche chi è non regolarmente presente, volutamente non usiamo in termine “irregolare” perché lesivo della dignità.
L’art. 35 comma 3 sancisce: “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti”.
L’assistenza psichiatrica, ancor più in caso di atti di autolesionismo o di dipendenza da stupefacenti o psicofarmaci, rientra a pieno titolo nelle cure essenziali e continuative.
Nella Circolare 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Salute (allora Ministero della Sanità) alla pag. 8 leggiamo:
“per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
E’ stato, altresi’, affermato dalla legge il principio della continuita’ delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso“.
Tutte queste norme a tutela delle persone straniere non regolarmente presenti sul territorio nazionale non sono state fatte per buonismo, ma perché la Costituzione, dalla quale non si può derogare, nell’art. 32 sancisce: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Da tutto ciò si evince che nei confronti di persone straniere non regolarmente presenti sul territorio nazionale vige l’obbligo di cura e che dev’essere erogata gratuitamente in caso di indigenza, circostanze nelle quali rientrano a pieno titolo le persone detenute nei CPR, a meno che non si stabilisca arbitrariamente che i CPR non rientrino nel territorio nazionale o, addirittura, si collochino al di fuori dall’alveo costituzionale.
Quest’obbligo di cura, stante la circolare del Ministero della Salute, spetta al servizio sanitario nazionale (SSN), e sottolineiamo: non a volontari o quant’altro, al SSN. Ove ciò non avvenga si tratta di fatti omissivi.
Ove si obbligasse il Gestore privato del CPR (le strutture sono gestite da privati, ma si tratta di terreni e fabbricati di proprietà dello Stato, quindi pubblici) ad ottemperare con medici contrattualizzati alle cure specialistiche, si determinerebbe una prassi arbitraria, non prevista dalle norme, che travalicherebbe il diritto/dovere del SSN ad esercitare le proprie prerogative di cura.
Il fatto che non ci sia una legge che stabilisca specificatamente un “protocollo” tra la Prefettura e l’Azienda Sanitaria competente, non esclude che corra l’obbligo delle cure specialistiche all’interno dei CPR.
Non si può quindi omettere la cura gratuita (data la condizione di indigenza) da parte del SSN alle persone migranti detenute, che ripetiamo: vengono recluse senza che abbiano commesso reati, e detenute inutilmente nel 50% dei casi perché non rimpatriate.
Emblematico è proprio il caso di Moussa Balde, guineiano, che lo scorso maggio si è tolto la vita nel CPR Brunelleschi di Torino, sottoposto a detenzione (a fini di rimpatrio) nonostante da anni non si effettuino rimpatri nella Repubblica di Guinea (Guinea Conakry).
Inoltre nel Regolamento CIE (ora CPR) 2014 che disciplina (con gravissime carenze normative) la detenzione nei CPR a pag. 3 leggiamo: “Il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall’art. 35 del Dlgs 286/98 e successive modificazioni attraverso la stipula di protocolli d’intesa“, “provvede” dice il regolamento, e non “può provvedere”: la stipula non è quindi, secondo il regolamento, soggetta a discrezionalità, ma non solo, implica che venga portata a compimento.
Il Sen. Gregorio de Falco (Gruppo Misto), dopo la sua visita ispettiva al CPR Corelli di Milano, ha presentato un esposto di sequestro della struttura proprio per la mancanza di un protocollo per la cura delle persone migranti all’interno della struttura detentiva.
Nel video della conferenza, realizzata in collaborazione con la rete Mai più lager – No ai CPR, tenuta all’Università Statale di Milano e che abbiano pubblicato in questo articolo, al minuto 1:34:30 de Falco dichiara: “Abbiamo chiesto il sequestro per una mancanza, una specifica mancanza (un protocollo d’intesa stilato con l’Azienda Sanitaria per le cure delle persone migranti recluse nei CPR n.d.r.) rispetto alla quale loro (la Prefettura di Milano, competente territorialmente per il CPR di Milano, n.d.r.) oggi fingono (sarebbe stato “avviato” un protocollo a fronte dell’istanza di sequestro n.d.r.) di aver posto rimedio“.
In questo convegno organizzato da API Onlus è stato dichiarato: “E’ possibile curare con la mano destra chi si vuole opprimere con la sinistra“? No, ove si eluda la legge.
Nello stesso convegno il CPR è stato definito un luogo nel quale la legge si applica disapplicando sé stessa.
23.10.21 – Fabrizio Maffioletti
Centro per rimpatri Torino (CPR): 26 tentativi di suicidio (pressenza.com)