Ucraina, l’Italia è entrata in guerra contro la Russia. Lo dice la Gazzetta Ufficiale

Stiamo sprofondando nell’abisso. Da oggi siamo ufficialmente avversari militari della Russia. Il decreto che alleghiamo lo conferma sin dall’art. 1. Il nostro servilismo agli USA e alla NATO è a dir poco vergognoso. La  nostra Carta costituzionale è stata di nuovo violentata.

 

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2022, n. 16 

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (22G00025) 

(GU n.49 del 28-2-2022)

 

 Vigente al: 28-2-2022

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare  disposizioni  in
deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni
attuative per sostenere le autorita' governative ucraine, mediante la
cessione   di   mezzi,   materiali   ed   equipaggiamenti   militari,
semplificando le procedure vigenti, in coerenza con  le  esigenze  di
prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del  sistema  nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento  della  domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini  che  arrivano  sul  territorio
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare misure
di sostegno a beneficio degli studenti e della comunita'  scientifica
ucraini presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della difesa, dell'interno e dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere,
e' autorizzata la cessione di  mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti
militari in  favore  delle  autorita'  governative  dell'Ucraina,  in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185  e
agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66
e alle connesse disposizioni attuative. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro della  difesa,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   definiti
l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari  oggetto
della  cessione  di  cui  al  comma  1  nonche'   le   modalita'   di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per l'adozione  di  misure  preventive  necessarie  alla
          sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'  del  sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra  in  Ucraina  anche
allo scopo di  consentire  il  riempimento  degli  stoccaggi  di  gas
dell'anno  termico  2022-2023,  possono  essere  adottate  le  misure
finalizzate all'aumento della disponibilita' di gas e alla  riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal Piano  di  emergenza  del
sistema italiano del gas naturale di cui  al  decreto  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  18  dicembre  2019,  adottato  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
93, a prescindere dalla dichiarazione del livello  di  emergenza.  Le
misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro  della  transizione  ecologica.  Delle
predette misure  e'  data  comunicazione  nella  prima  riunione  del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime. 
  2. In caso di  adozione  delle  misure  finalizzate  a  ridurre  il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1,  la   societa'   Terna   S.p.A.   predispone   un   programma   di
massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia
elettrica con  potenza  termica  nominale  superiore  a  300  MW  che
utilizzino carbone o olio  combustibile  in  condizioni  di  regolare
esercizio, per il periodo stimato  di  durata  dell'emergenza,  fermo
restando  il  contributo  degli   impianti   alimentati   a   energie
rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicita'  settimanale  al
Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di  regolazione
per energia reti e ambiente un programma di utilizzo  degli  impianti
di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli  impianti
medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete,  in  modo
da  massimizzarne  l'utilizzo,  nonche'  assimilandoli  alle   unita'
essenziali per la sicurezza del  sistema  elettrico.  L'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente definisce i  corrispettivi  a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai  predetti
impianti. 
  3. Tenuto  conto  della  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2,  a  tali  impianti  si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla  normativa
eurounitaria, in  deroga  a  piu'  restrittivi  limiti  eventualmente
prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa. 
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le necessarie misure  per  incentivare  l'uso  delle
fonti rinnovabili. 
                               Art. 3 
 
          Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina 
 
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
cittadini ucraini in conseguenza del conflitto  bellico  in  atto  in
quel Paese,  le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri  di  trattenimento  e  di  accoglienza  sono
incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  e'  autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di  accoglienza  e
integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. 
  3.  Al  decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'articolo 7, al
comma  1,  le  parole  da:  «richiedenti  asilo»  fino  a:  «medesimi
richiedenti», sono sostituite dalle seguenti:  «profughi  provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi  politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi». 
  4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma  390,
le  parole  da:  «richiedenti  asilo»  fino  a:  «Afghanistan»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «profughi,  in  conseguenza  delle  crisi
politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina». 
  5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti,  a
decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
nonche' nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se  non  in
possesso della qualita' di richiedente  protezione  internazionale  o
degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. 
  6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di  provvedere
al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a  quanto
indicato al comma 1, per  l'anno  2022  sono  autorizzate  variazioni
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di  bilancio  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
pertinente Programma relativo alle spese per la gestione  dei  flussi
migratori di cui  all'unita'  di  voto  5.1,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
euro 91.864.260 per l'anno 2022 e  a  euro  44.971.650  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, si provvede: 
    a)  quanto  a  54.162.000   euro   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a  44.971.650  euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente  utilizzo
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39. 
                               Art. 4 
 
Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e  dei  docenti  di
  nazionalita' ucraina che svolgono attivita'  di  studio  o  ricerca
  presso le universita', le istituzioni di alta formazione  artistica
  musicale e coreutica e gli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno  agli  studenti  di
nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al  programma  Erasmus
+, presso le universita', anche non statali, legalmente riconosciute,
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243  e  le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di  cui
all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  nonche'  ai
dottorandi, ai ricercatori e ai professori  di  nazionalita'  ucraina
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle  attivita'  delle  predette
universita' e istituzioni di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica  o  degli  enti   di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, e' istituito  per  l'anno  2022  un
apposito fondo con una dotazione pari a  500.000  euro  da  iscrivere
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono definiti il riparto tra le universita', le
istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche'  le  modalita'
di utilizzazione  delle  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  anche
attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti
e  servizi   di   diritto   allo   studio.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e
                                  della ricerca 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

*** ATTO COMPLETO *** (gazzettaufficiale.it)

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