Eleonora Martini – 02 Novembre 2022 – Comune Info
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Fermezza e dialogo. Il ministro Piantedosi prova a rassicurare con l’intento di spegnere le prime polemiche. In un’intervista al Corriere spiega che trova perfino offensive le preoccupazioni di chi attribuisce al governo la volontà di intervenire in altri contesti. Il decreto anti-rave non sarebbe un cavallo di troia che usa un fenomeno – tanto esageratamente mediatizzato e demonizzato ma pur sempre marginale – per colpire la protesta sociale e le occupazioni di case o scuole, che per definizione sono non autorizzate. Sarà, ma il ministro sa bene che le parole le porta via il vento e che sul suo decreto – come spiega Stefano Musolino, segretario di Magistratura Democratica in questa intervista al manifesto – c’è scritto «invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, la salute o l’incolumità pubblica». Chi sarà poi chiamato a decidere sulla pericolosità delle “invasioni” e dei raduni è piuttosto ovvio, così come ovvio è il significato di tanta urgenza nell’istituire nuovi reati
«Una pericolosa truffa delle etichette». Così Stefano Musolino, segretario di Magistratura democratica, definisce il nuovo reato di «invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, la salute o l’incolumità pubblica», introdotto per decreto legge e punito con la reclusione da tre a sei anni.
Dal proposito di depenalizzare all’introduzione di un nuovo reato, il passo è stato troppo breve. È la prima smentita oppure una misura che segue coerentemente la linea di pensiero “garantista” del ministro Nordio?
All’indomani della sua nomina, avevo riconosciuto a Nordio il merito di aver parlato subito di depenalizzazione. Perciò questo primo intervento che introduce una nuova fattispecie di reato – peraltro con un decreto legge, come se vi fosse una situazione di indifferibile urgenza che non consente di attendere il passaggio parlamentare – stona parecchio con i suoi propositi.
Siccome credo che sia giusto interpretare la scelte operate dal ministro come fondate su presupposti di serietà e affidabilità, il nostro timore è che la depenalizzazione di cui parlava Nordio fosse funzionale a tutelare i colletti bianchi coinvolti nel processo penale. Mentre, in questa logica securitaria tipica delle politica giudiziaria delle destre, si continui l’azione penale nei confronti delle classi più disagiate.
Però i rave non sono solo frequentati da classi disagiate. Sono semplicemente un’altra forma di incontro e di divertimento (incluse le sostanze) che predilige luoghi non codificati.
Infatti questa norma l’abbiamo definita «la truffa delle etichette» perché non è anti rave ma anti raduni. Prendendo spunto da questo ultimo rave di Modena, si è introdotta una norma molto pericolosa. Se qualcuno concedesse un capannone per l’evento, il rave party sarebbe legale.
Ma il reato introdotto con l’art. 434-bis del codice penale è procedibile d’ufficio o solo su querela?
È procedibile d’ufficio ma pretende che vi sia un’«invasione», l’occupazione arbitraria di uno spazio contro la volontà di chi lo detiene. Ciò che è preoccupante è che lo spazio può essere privato o pubblico, quindi anche una piazza.
È considerata «invasione» quella di coloro che, organizzando un raduno, una festa o anche una manifestazione di protesta in una piazza, impediscono ad altri di usufruire di quello spazio. In sostanza, si tratta di un’«occupazione arbitraria» che impedisce a chi ne ha diritto di accedere o fruire di quello spazio: nel privato è il titolare del terreno o dell’edificio, per gli spazi pubblici chi ne ha diritto sono tutti gli altri cittadini.
Dunque è una legge che confligge con l’articolo 17 della Costituzione?
Siamo ai limiti. Perché l’articolo 17 definisce come unici limiti alla libertà di riunione il pericolo per l’incolumità e per la sicurezza pubblica. Ed è proprio questa valutazione di «pericolo», che è prognostica e non già verificata, che lascia troppi margini di discrezionalità alla polizia giudiziaria.
Inoltre, l’articolo 5 del nuovo decreto legge prevede che all’articolo 4 del cosiddetto Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011), ossia al catalogo delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle misure di prevenzione, vada aggiunto anche questo nuovo 434-bis.
Purtroppo il populismo penale di cui questa norma è figlia sta snaturando quella che era la tendenza nobile delle misure di prevenzione da Pio La Torre in poi, utilizzate – anziché per contenere la marginalità sociale e l’opposizione politica come era nell’epoca fascista – per aggredire i gravi reati di profitto e i patrimoni accumulati illecitamente. Misure che vennero poi estese alle mafie. E invece questo catalogo si sta arricchendo sempre più di fattispecie che nulla hanno a che fare con quella nobile logica.
Un magistrato che intendesse applicare questa nuova norma quali problemi si troverebbe ad affrontare?
Come ho già detto, si è costituita – non so quanto consapevolmente – una norma che lascia troppa discrezionalità nel distinguere un diritto costituzionalmente garantito da un reato.
Sulla riforma Cartabia, lei crede che ci fossero delle effettive difficoltà per l’immediata entrata in vigore?
Credo di sì, ma si potevano applicare immediatamente gli articoli 2 e 3 che intervengono in maniera deflattiva e facendo diventare punibili a querela alcuni reati oggi perseguibili d’ufficio, e intervengono anche sulla decarcerizzazione. E si potevano invece differire le norme esclusivamente processuali, per le quali ci sarebbe effettivamente bisogno di norme transitorie.
E invece in questo modo molti magistrati saranno costretti a sollevare questioni di legittimità costituzionale, perché si evidenzia un controsenso del sistema che doveva essere evitato: ci saranno persone che verranno condannate in base a norme che è previsto diventino a breve più favorevoli agli imputati. E dunque il timore è che non si intervenga solo con norme transitorie ma anche su norme che avevano questa efficacia deflattiva e di decarcerizzazione della sezione penale.