Martina Giuntoli – Visione Tv – 29/11/2022
Mentre milioni di italiani attendono la pronuncia della Corte Costituzionale sulla conformità dell’obbligo vaccinale, dal Tribunale de L’Aquila giunge un’altra sentenza contro l’obbligo vaccinale, dopo quella del Tribunale di Firenze.
Nella nuova sentenza si legge che il giudice del lavoro, Giulio Cruciani, dichiara illecita la sospensione dal posto di lavoro nonché della retribuzione della ricorrente, condannando l’azienda al pagamento degli stipendi arretrati e al conseguente reintegro della lavoratrice.
Una dipendente dell’azienda che si occupa delle pulizie all’interno dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila aveva infatti subito il provvedimento di sospensione da parte della stessa azienda, in seguito all’introduzione dell’obbligo vaccinale per i propri dipendenti e all’obbligo di esibire il Green pass: lo si apprende dalla stampa locale.
La donna aveva rifiutato sin da subito tali misure e per questa ragione era stata allontanata dal posto di lavoro senza preavviso.
La lavoratrice sospesa era dunque rimasta senza stipendio a partire dal 15 ottobre dello scorso anno.
Adesso il giudice Cruciani con la sentenza 234/2022 dà ragione alla lavoratrice, spiegando le ragioni che lo hanno portato alla sua decisione.
Il magistrato sottolinea che le motivazioni della sentenza non toccano in alcun modo la questione della costituzionalità o meno dell’obbligo vaccinale.
Cruciani si concentra piuttosto sulla possibilità o meno da parte di un’azienda di sospendere dalla propria occupazione un lavoratore e privarlo della retribuzione, senza che il datore di lavoro informi il soggetto in questione della misura adottata.
Nel dichiarare che le misure applicate dal datore di lavoro sono illegittime, il giudice punta il dito sugli articoli 1 e 3 della Costituzione.
Più nello specifico, il magistrato sottolinea, con riferimento all’articolo 3, come sia impossibile applicare una sospensione discriminando fattivamente un lavoratore da un altro.
Il giudice infatti sostiene che non è possibile applicare l’obbligo solo ad alcune categorie lavorative, visto che se anche un rischio esistesse, esiste per tutti e non solo per alcuni soggetti.
Secondariamente, lo stesso evidenzia come lo Stato italiano, proprio in virtù dell’articolo 1 della Costituzione, si basi sul diritto al lavoro.
Il diritto al lavoro non solo difende la dignità professionale, ma anche la dignità personale dell’essere umano.
Un soggetto che sia privato della possibilità di lavorare non può di fatto mantenere i presupposti per condurre una vita normale e decorosa.
Pertanto la sua esistenza priva di sostentamento scivola in una condizione di degrado e allontanamento dalla società.
Altra cosa contestata duramente è il fatto che un lavoratore possa essere sospeso dalla sua posizione lavorativa senza ricevere preavviso dal datore di lavoro.
Lo stesso è infatti tenuto a dar conto al lavoratore attraverso mezzi appropriati e secondo appropriate tempistiche della misura che intende applicare.
La misura deve quindi tradursi in un atto che viene notificato al lavoratore, offrendo la possibilità a quest’ultimo di accettarlo o fare ricorso.
Cosa che nel caso specifico della lavoratrice in questione non è avvenuta, rendendo l’intera procedura difettosa.
Il giudice Cruciani poi prosegue nell’esposizione facendo riferimento alle evidenze scientifiche, forse la parte più rilevante dell’intera sentenza.
Di fatto egli mette una pietra tombale sull’unico presupposto che potrebbe eventualmente rendere valida questa normativa, ovvero l’utilizzo di prodotti che siano in grado di bloccare la catena del contagio.
Il magistrato sottolinea come ad oggi sia notorio che vaccinati e non vaccinati si infettino e infettino nello stesso modo, ai sensi dell’articolo 115 del Codice di Procedura Civile, secondo cui il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Si legge a tal riguardo:
La comune esperienza di tutti (personale, familiare, della cerchia dei conoscenti) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si è vaccinato può infettarsi e infettare come può infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi, etc. Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale – contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati – a fatto notorio ai sensi dell’art.115, c.p.c.
Pertanto, per assurdo, se anche tutto il resto dell’impianto normativo reggesse, verrebbe a mancare il presupposto scientifico a fondamento dello stesso.
Non vi è infatti prova alcuna che indichi che l’utilizzo dei prodotti in commercio interrompa la catena della propagazione del virus da parte degli inoculati.
Pertanto, ogni azione atta a fare distinzione tra un vaccinato ed un non vaccinato è da intendersi a tutti gli effetti discriminatorio. E, per tale ragione, i lavoratori reintegrati in virtù di questo principio non potranno essere discriminati, “mobbizzati” o demansionati.
Esattamente il contrario quindi di ciò che sta avvenendo tra le corsie di ospedali e cliniche, dove si è arrivati persino a schedare i sanitari non vaccinati.
Nell’accogliere con estremo piacere la pronuncia del giudice Cruciani, aspettiamo a questo punto anche la decisione in merito della Corte Costituzionale.
Ricordiamo anche che il 2 dicembre prossimo si terrà la prima udienza del procedimento al Tar del Lazio contro l’Aifa promosso dall’avvocato Andrea Oddo.
La speranza è che con queste attese pronunce si possa chiudere questo folle periodo, ritornando definitivamente all’interno del perimetro costituzionale.