“Il green pass in Italia ha violato le norme Ue contro le discriminazioni”

Fabrio Dragoni (La Verità) – 13/03/2023

Da Melfi a Cassino, fino a Termoli. Così Stellantis si mangia l’indotto (laverita.info)

 

Ginevra Cerrina Feroni, giurista, ordinario di diritto costituzionale, nonché vicepresidente dell’Autorità garante per la privacy. Gli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo disvelano criticità sulle modalità di gestione dell’emergenza pandemica all’inizio del 2020. Ma vi sono aspetti forse ancora più gravi connessi alla seconda fase. Mi riferisco al green pass ed agli obblighi vaccinali.

«Da sempre i vaccini sono divisivi. Toccano, anzitutto, l’individuo e la sua integrità fisica. Quanto più di “proprio” si possa immaginare. Non è un caso che la loro introduzione per vìa legislativa, già ben prima dell’esplosione della pandemia da Covid-19, abbia determinato diffuse reazioni sociali. Acuitesi con l’istituzione dell’obbligo vaccinale accompagnato da sanzioni e oneri accessori».

Assieme a suoi eminenti colleghi, parlerete lunedì all’Università degli studi di Milano dì «obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale». Sarà presente pure il vicepresidente Nicolo Zanon.

«Nel mio intervento svilupperò il tema delle conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale».

Come diceva prima, non ima novità nel nostro ordinamento…

«In generale no. Rilevante, tuttavia, il modo in cui questo è stato declinato in tempi di pandemìa. In una prima fase gli obblighi vaccinali si sono materializzati come “gentili”, attraverso il green pass, con tanto di sanzioni non qualificate come tali, ma comunque assai pregiudizievoli per gli interessati. Non meno delle sanzioni vere e proprie successivamente emerse con l’imposizione dell’obbligo vaccinale. Qui le conseguenze sono state veramente pesanti».

La compressione delle libertà individuali è stata una costante in tempi di pandemia un po’ ovunque. Del resto, lo strumento del green pass è stato concepito in sede europea.

«Da giurista, mi permetta una digressione. Il green pass viene istituito col Regolamento Uè 2021/953 del 14 giugno 2021. L’obiettivo era quello di armonizzare e garantìre la libera circolazione delle persone all’interno dell’Ue in coerenza coi valori fondanti dì quest’ultima. L’attestazione dell’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (o comunque il risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido, oppure la certificazione della guarigione) avevano lo scopo di impedire agli Stati membri di imporre arbitrariamente quarantene obbligatorie o ulteriori test a chi fosse in possesso della certificazione. A ben vedere, dunque, il legislatore europeo mirava proprio ad impedire che fossero attuate restrizioni al diritto di circolazione con interventi incoerenti o frammentari».

La normativa europea è stata disattesa?

«L’esatta portata dell’intervento europeo era chiarita già in premessa con il “considerando 36” ove si afferma la necessità di “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”. Si sottolinea addirittura che il possesso della certificazione “non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalierì quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Infine, si affermava in maniera netta che il regolamento non poteva essere interpretato nel senso di istituire un obbligo ad essere vaccinati. È evidente come l’intera architettura di questa vincolante premessa sia stata stravolta dalla regolamentazione intema italiana».

Poi arriva la tanto contestata sentenza in materia di obbligo vaccinale da parte della Corte costituzionale.

«Sia detto con il rispetto che si deve ad un organo come la Corte costituzionale. Ma delle ultime sentenze mi colpisce principalmente il fatto che viene scardinata una consolidata giurisprudenza in merito alle conseguenze del vaccino; che prima di quest’ultima pronuncia la suprema Corte prescriveva dovessero essere tollerabili in caso di imposizione dell’obbligo. Il concetto della tollerabilità delle conseguenze del vaccino è stato di fatto eliminato. È una decisione molto forte e decisamente censurabile. Giudico irragionevole e assai pericolosa l’apertura alla legittimità costituzionale anche degli obblighi vaccinali che possano comportare effetti pregiudizievoli “intollerabili” per chi si sottoponga ai vaccini. La nostra Carta prescrive che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal “rispetto della persona umana” proprio con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Elemento che non è stato dalla Corte debitamente valorizzato. È così forte l’incidenza sull’individuo e la sua vita che impone di chiedersi se tutto ciò sia coerente con il principio personalistico di cui all’articolo 2 della Costituzione. E la risposta segue di conseguenza».

Per non parlare delle ricadute in materia di lavoro…

«Tema esplosivo anche perché unito alla previsione che il non vaccinato non abbia neppure diritto al sostentamento di un assegno alimentare. Cosa quest’ultima prevista anche in presenza di gravissimi procedimenti disciplinari che portano alla sospensione dal lavoro. Decisamente criticabile la motivazione secondo cui il lavoratore non vaccinato possa comunque rendere la sua decisione reversibile adeguandosi alla sottoposizione al trattamento. Il lavoro è l’asse portante della nostra Costituzione repubblicana ed è, soprattutto, l’elemento qualificante della dignità dell’uomo. Come non valutare la portata devastante nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie, dall’essere sospesi dal servizio senza compenso alcuno e venendo addirittura esclusa l’erogazione di assegni alimentari volti a garantire un minimo vitale? Colpisce la freddezza del ragionamento sotteso. Difficile non scorgere, dietro tanto rigore, una volontà punitiva»,

La sanzione dì 100 euro comminata alle persone con oltre 50 anni appare nel complesso sopportabile?

«Si è voluto introdurre una specifica sanzione per chi si sottrae all’obbligo vaccinale; come a voler stigmatizzare l’illecito commesso e additare la colpevolezza dei non vaccinati. È una misura di forte valenza simbolica che dimostra e rinforza la precisa volontà di punire e additare alla pubblica opinione la colpa di chi non ha adempiuto. Il non vaccinato per scelta deve essere additato; deve avere uno stigma collettivo e quindi deve essere colpito».

Per non parlare del coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate nel processo sanzionatorio…

«Il legislatore, probabilmente consapevole della difficoltà, individua una formulazione di compromesso scrivendo che la sanzione è comminata dal ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate».

…e quindi finire con tutte le questioni attinenti alla privacy.

Come Autorità, sulla base delle competenze a noi assegnate, siamo riusciti a fare introdurre misure di mitigazione a tutela della riservatezza dei dati personali senza fare mai mancare la nostra critica costruttiva all’apparato normativo approvato dal Parlamento.

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